IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
753, contenente nuove  norme  in  materia  di  polizia,  sicurezza  e
regolarita' dell'esercizio delle  ferrovie  e  di  altri  servizi  di
trasporto, la cui disciplina si applica, fra l'altro, agli  ascensori
considerati in servizio pubblico; 
  Vista la direttiva 95/16/CE del Parlamento e del Consiglio, del  29
giugno 1995, concernente il ravvicinamento delle  legislazioni  degli
Stati membri relative agli ascensori; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n.
162, concernente regolamento recante  norme  per  l'attuazione  della
direttiva  95/16/CE  sugli  ascensori  e   di   semplificazione   dei
procedimenti per la  concessione  del  nulla  osta  per  ascensori  e
montacarichi, nonche' della  relativa  licenza  di  esercizio,  e  in
particolare  l'articolo  11,  comma  1,  ai  sensi   del   quale   le
disposizioni del Capo II del regolamento medesimo si  applicano  agli
ascensori e ai montacarichi in servizio privato; 
  Vista  la  direttiva  2006/42/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che  modifica
la direttiva 95/16/CE; 
  Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e  successive
modificazioni; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93 
  Visto il decreto  legislativo  27  gennaio  2010,  n.  17,  recante
attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine  e  che
modifica  la  direttiva  95/16/CE  relativa  agli  ascensori,  ed  in
particolare l'articolo 16 che, confermando il  potere  di  intervento
regolamentare in tale materia, ha previsto che anche le  disposizioni
di attuazione della  medesima  direttiva  2006/42/CE,  per  la  parte
relativa alle  modifiche  della  direttiva  95/16/CE  in  materia  di
ascensori, sono adottate con regolamento, ai sensi dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di modifica del  decreto
del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
214, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica  30
aprile 1999, n. 162; 
  Considerato che la Commissione europea, in data 24  novembre  2011,
ha emesso, nei confronti dell'Italia, una lettera di costituzione  in
mora ai sensi dell'articolo 258 TFUE,  in  base,  tra  l'altro,  alla
motivazione che le disposizioni regolamentari che recepiscono le  due
suddette direttive comunitarie si riferiscono ai  soli  ascensori  in
servizio privato, mentre nelle direttive stesse non si rinviene  tale
distinzione; nonche' in  base  alla  motivazione  che  la  disciplina
relativa agli ascensori  in  servizio  pubblico,  di  cui  al  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 753 del  1980,  contengono
talune disposizioni piu' restrittive rispetto a quanto previsto dalla
direttive 95/16/CE e 2006/42/CE; 
  Considerato, pertanto, che al  fine  di  evitare  l'aggravio  della
procedura  di  infrazione   si   rende   necessario   modificare   le
disposizioni regolamentari di cui sopra  per  renderle  integralmente
aderenti a quanto previsto dalle ripetute direttive europee; 
  Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 20 giugno 2014; 
  Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma  3,
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2014; 
  Acquisito il parere delle competenti Commissioni della  Camera  dei
deputati; 
  Considerato  che  le  competenti  Commissioni  del   Senato   della
Repubblica non hanno espresso il parere nei termini prescritti; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2014; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  dei
Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  dello   sviluppo
economico e per la semplificazione e la pubblica amministrazione,  di
concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
della giustizia, dell'economia e delle  finanze,  della  salute,  del
lavoro e delle politiche  sociali  e  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale; 
 
                             E m a n a: 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche agli articoli 11, 12, 13 e 17 del  decreto  del  Presidente
               della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 
 
  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30  aprile  1999,  n.
162,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 5  ottobre  2010,  n.  214,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 11, comma 1, le  parole:  «in  servizio  privato»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 12: 
      1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Messa in esercizio
degli ascensori e montacarichi»; 
      2) al comma 1, le  parole:  «,  non  destinati  a  un  servizio
pubblico di trasporto,» sono soppresse; 
    c) l'articolo 13, comma 1, e' sostituito  dal  seguente:  «1.  Il
proprietario dello stabile, o  il  suo  legale  rappresentante,  sono
tenuti  ad  effettuare  regolari   manutenzioni   dell'impianto   ivi
installato, nonche' a sottoporre lo stesso a verifica periodica  ogni
due anni. Alla verifica periodica degli ascensori, dei montacarichi e
degli apparecchi di  sollevamento  rispondenti  alla  definizione  di
ascensore la  cui  velocita'  di  spostamento  non  supera  0,15  m/s
provvedono, secondo i rispettivi  ordinamenti,  a  mezzo  di  tecnici
forniti di laurea in ingegneria: 
      a)  l'azienda  sanitaria  locale  competente  per   territorio,
ovvero, l'ARPA, quando le disposizioni regionali di attuazione  della
legge 21 gennaio 1994, n. 61, attribuiscono ad essa tale competenza; 
      b) la direzione  territoriale  del  lavoro  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali competente per territorio,  per  gli
impianti installati presso gli stabilimenti industriali o le  aziende
agricole; 
      c) la direzione generale  del  trasporto  pubblico  locale  del
Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  per  gli  ascensori
destinati ai servizi di pubblico trasporto terrestre, come  stabilito
all'articolo  1,  terzo  comma,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 753; 
      d) gli organismi di  certificazione  notificati  ai  sensi  del
presente  regolamento  per  le  valutazioni  di  conformita'  di  cui
all'allegato VI o X; 
      e) gli organismi di ispezione "di tipo A" accreditati,  per  le
verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della norma UNI CEI EN
ISO/IEC 17020:2012, e successive modificazioni, dall'unico  organismo
nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento ai sensi
del regolamento (CE) n. 765/2008»; 
    d) dopo l'articolo 17 e'  inserito  il  seguente:  «Art.  17-bis.
(Accordo preventivo per installazione di  impianti  di  ascensori  in
deroga). - 1. Relativamente agli altri mezzi alternativi  appropriati
da utilizzare per evitare rischi di schiacciamento per gli  operatori
e manutentori nei  casi  eccezionali  in  cui  nell'installazione  di
ascensori non e' possibile realizzare i  prescritti  spazi  liberi  o
volumi di rifugio oltre le posizioni estreme della cabina,  l'accordo
preventivo di cui al punto 2.2 dell'allegato I al  presente  decreto,
e' realizzato: 
      a) in edifici esistenti, mediante  comunicazione  al  Ministero
dello  sviluppo  economico  corredata  da  specifica  certificazione,
rilasciata  da  un  organismo  accreditato  e  notificato  ai   sensi
dell'articolo  9,  in  merito  all'esistenza  delle  circostanze  che
rendono indispensabile il ricorso  alla  deroga,  nonche'  in  merito
all'idoneita' delle soluzioni alternative utilizzate per  evitare  il
rischio di schiacciamento; 
      b)  quando  lo  stesso  e'  necessario  per  edifici  di  nuova
costruzione, ferma restando la limitazione ai casi di  impossibilita'
per  motivi  di  carattere  geologico,  mediante  preventivo  accordo
rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico  entro  il  termine
previsto dalla specifica voce dell'allegato al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 22 dicembre 2010, n. 272. 
  2. Gli organismi notificati trasmettono semestralmente al Ministero
dello sviluppo economico l'elenco delle certificazioni rilasciate  ai
sensi del comma 1, lettera a), corredato  di  sintetici  elementi  di
informazione sulle caratteristiche degli impianti cui si riferiscono,
sulle  motivazioni  della  deroga  e  sulle   soluzioni   alternative
adottate.». 
  2. La documentazione da  presentare  all'organismo  notificato,  ai
fini della  certificazione  di  cui  all'articolo  17-bis,  comma  1,
lettera a), del decreto del Presidente  della  Repubblica  30  aprile
1999, n. 162, introdotto dal  comma  1,  ovvero  al  Ministero  dello
sviluppo economico, ai fini della deroga di cui all'articolo  17-bis,
comma 1, lettera b), del citato decreto, e' stabilita con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di natura  non  regolamentare,  da
adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 02/03/2015,  n.
50 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive dell'Unione  europea  vengono  forniti
          gli  estremi  di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio
          1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia,  sicurezza
          e regolarita' dell'esercizio  delle  ferrovie  e  di  altri
          servizi  di  trasporto)  e'  pubblicato   nel   supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1980, n. 314. 
              - La direttiva 95/16/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio per il ravvicinamento  delle  legislazioni  degli
          Stati membri relative agli ascensori  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 7 settembre 1995, n. L 213. Entrata in  vigore  il
          27 settembre 1995. 
              - Il testo dell'articolo 11 del decreto del  Presidente
          della  Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162  (Regolamento
          recante norme per  l'attuazione  della  direttiva  95/16/CE
          sugli ascensori e di semplificazione dei  procedimenti  per
          la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi,
          nonche' della relativa licenza  di  esercizio),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 10  giugno  1999,  n.  134,  cosi'
          recita: 
              «Art.  11.  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano agli  ascensori
          e  ai  montacarichi  in  servizio  privato,  nonche'   agli
          apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione  di
          ascensore la cui velocita' di spostamento non  supera  0,15
          m/s, in servizio privato. 
              2. Le disposizioni di cui  al  presente  capo,  non  si
          applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi
          di sollevamento rispondenti alla definizione  di  ascensore
          la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s: 
              a) per miniere e per navi; 
              b) aventi corsa inferiore a 2 m; 
              c) azionati a mano; 
              d) che non sono installati stabilmente; 
              e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a
          25 kg». 
              - La direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio  relativa  alle  macchine  e  che   modifica   la
          direttiva  95/16/CE  (rifusione),   e'   pubblicata   nella
          G.U.U.E. 9 giugno 2006, n. L 157. 
              - Il testo dell'articolo 20 della legge 15 marzo  1997,
          n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni  e
          compiti alle regioni ed enti locali, per la  riforma  della
          Pubblica   Amministrazione   e   per   la   semplificazione
          amministrativa), pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          marzo 1997, n. 63, S.O., cosi' recita: 
              «Art. 20. - 1. Il Governo, sulla base di  un  programma
          di priorita' di interventi, definito, con deliberazione del
          Consiglio  dei  ministri,  in   relazione   alle   proposte
          formulate dai Ministri competenti,  sentita  la  Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile,  presenta
          al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un  disegno
          di legge per la semplificazione e il  riassetto  normativo,
          volto a definire, per l'anno successivo, gli  indirizzi,  i
          criteri, le modalita' e le materie di intervento, anche  ai
          fini  della  ridefinizione  dell'area  di  incidenza  delle
          pubbliche funzioni  con  particolare  riguardo  all'assetto
          delle competenze dello Stato, delle regioni  e  degli  enti
          locali. In allegato al disegno di legge e'  presentata  una
          relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e
          del riassetto. 
              2. Il disegno di  legge  di  cui  al  comma  1  prevede
          l'emanazione di  decreti  legislativi,  relativamente  alle
          norme legislative sostanziali e procedimentali, nonche'  di
          regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e  2,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, e  successive  modificazioni,
          per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 
              3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per
          le singole materie,  stabiliti  con  la  legge  annuale  di
          semplificazione e riassetto  normativo,  l'esercizio  delle
          deleghe legislative di cui ai commi 1 e  2  si  attiene  ai
          seguenti principi e criteri direttivi: 
                a)   definizione   del    riassetto    normativo    e
          codificazione  della  normativa   primaria   regolante   la
          materia, previa acquisizione del parere  del  Consiglio  di
          Stato, reso nel termine di novanta giorni  dal  ricevimento
          della   richiesta,   con   determinazione   dei    principi
          fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; 
                a-bis) coordinamento formale e sostanziale del  testo
          delle  disposizioni  vigenti,   apportando   le   modifiche
          necessarie per garantire la coerenza  giuridica,  logica  e
          sistematica della normativa e per  adeguare,  aggiornare  e
          semplificare il linguaggio normativo; 
                b) indicazione esplicita delle norme abrogate,  fatta
          salva l'applicazione dell'articolo  15  delle  disposizioni
          sulla legge in generale premesse al codice civile; 
                c) indicazione dei principi generali, in  particolare
          per quanto attiene alla informazione, alla  partecipazione,
          al contraddittorio,  alla  trasparenza  e  pubblicita'  che
          regolano  i  procedimenti  amministrativi   ai   quali   si
          attengono i regolamenti previsti dal comma 2  del  presente
          articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge  7
          agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; 
                d)  eliminazione  degli   interventi   amministrativi
          autorizzatori  e  delle  misure  di  condizionamento  della
          liberta' contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi
          pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza
          pubblica,   all'amministrazione   della   giustizia,   alla
          regolazione dei mercati e alla  tutela  della  concorrenza,
          alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente,
          all'ordinato   assetto   del   territorio,   alla    tutela
          dell'igiene e della salute pubblica; 
                e)  sostituzione  degli   atti   di   autorizzazione,
          licenza, concessione, nulla osta, permesso  e  di  consenso
          comunque  denominati  che  non  implichino   esercizio   di
          discrezionalita' amministrativa e il cui  rilascio  dipenda
          dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con
          una denuncia di inizio di attivita' da presentare da  parte
          dell'interessato all'amministrazione  competente  corredata
          dalle attestazioni  e  dalle  certificazioni  eventualmente
          richieste; 
                f) determinazione dei  casi  in  cui  le  domande  di
          rilascio di un atto di consenso, comunque  denominato,  che
          non implichi esercizio di discrezionalita'  amministrativa,
          corredate  dalla  documentazione  e  dalle   certificazioni
          relative  alle  caratteristiche   tecniche   o   produttive
          dell'attivita' da  svolgere,  eventualmente  richieste,  si
          considerano accolte qualora non venga  comunicato  apposito
          provvedimento di  diniego  entro  il  termine  fissato  per
          categorie  di  atti  in  relazione  alla  complessita'  del
          procedimento,    con    esclusione,    in    ogni     caso,
          dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; 
                g)   revisione    e    riduzione    delle    funzioni
          amministrative non direttamente rivolte: 
              1) alla regolazione ai fini  dell'incentivazione  della
          concorrenza; 
              2) alla eliminazione delle rendite  e  dei  diritti  di
          esclusivita', anche alla luce della normativa comunitaria; 
              3)  alla  eliminazione   dei   limiti   all'accesso   e
          all'esercizio delle attivita' economiche e lavorative; 
              4)    alla    protezione    di    interessi    primari,
          costituzionalmente rilevanti, per  la  realizzazione  della
          solidarieta' sociale; 
              5) alla tutela dell'identita' e  della  qualita'  della
          produzione tipica e tradizionale e della professionalita'; 
                h) promozione degli interventi di autoregolazione per
          standard qualitativi e delle certificazioni di  conformita'
          da parte delle categorie  produttive,  sotto  la  vigilanza
          pubblica o di organismi indipendenti,  anche  privati,  che
          accertino e  garantiscano  la  qualita'  delle  fasi  delle
          attivita' economiche e professionali, nonche' dei  processi
          produttivi e dei prodotti o dei servizi; 
                i) per le ipotesi  per  le  quali  sono  soppressi  i
          poteri amministrativi autorizzatori o ridotte  le  funzioni
          pubbliche   condizionanti   l'esercizio   delle   attivita'
          private,    previsione     dell'autoconformazione     degli
          interessati a modelli di regolazione, nonche'  di  adeguati
          strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli  di
          regolazione   vengono   definiti   dalle    amministrazioni
          competenti   in    relazione    all'incentivazione    della
          concorrenzialita', alla riduzione dei costi privati per  il
          rispetto  dei  parametri  di   pubblico   interesse,   alla
          flessibilita' dell'adeguamento dei  parametri  stessi  alle
          esigenze manifestatesi nel settore regolato; 
                l)  attribuzione  delle  funzioni  amministrative  ai
          comuni, salvo  il  conferimento  di  funzioni  a  province,
          citta'  metropolitane,  regioni  e   Stato   al   fine   di
          assicurarne l'esercizio unitario in  base  ai  principi  di
          sussidiarieta',     differenziazione     e     adeguatezza;
          determinazione dei principi  fondamentali  di  attribuzione
          delle funzioni secondo gli stessi criteri  da  parte  delle
          regioni   nelle   materie   di    competenza    legislativa
          concorrente; 
                m)   definizione   dei   criteri    di    adeguamento
          dell'organizzazione  amministrativa   alle   modalita'   di
          esercizio delle funzioni di cui al presente comma; 
                n) indicazione esplicita dell'autorita' competente  a
          ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,
          ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,  n.
          689. 
              3-bis.  Il  Governo,  nelle   materie   di   competenza
          esclusiva   dello   Stato,   completa   il   processo    di
          codificazione   di   ciascuna   materia   emanando,   anche
          contestualmente al decreto legislativo  di  riassetto,  una
          raccolta organica delle norme  regolamentari  regolanti  la
          medesima  materia,  se  del  caso  adeguandole  alla  nuova
          disciplina di livello primario e semplificandole secondo  i
          criteri di cui ai successivi commi. 
              4. I decreti legislativi e  i  regolamenti  di  cui  al
          comma 2, emanati sulla base della legge di  semplificazione
          e riassetto  normativo  annuale,  per  quanto  concerne  le
          funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti
          principi: 
              a) semplificazione dei procedimenti  amministrativi,  e
          di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
          strumentali, in  modo  da  ridurre  il  numero  delle  fasi
          procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
          riordinando  le  competenze  degli  uffici,  accorpando  le
          funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli  organi  che
          risultino superflui e costituendo centri interservizi  dove
          ricollocare  il  personale   degli   organi   soppressi   e
          raggruppare competenze diverse ma  confluenti  in  un'unica
          procedura, nel rispetto dei principi generali  indicati  ai
          sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate
          alle regioni; 
              b)  riduzione  dei  termini  per  la  conclusione   dei
          procedimenti  e  uniformazione  dei  tempi  di  conclusione
          previsti per procedimenti tra loro analoghi; 
              c) regolazione uniforme dei procedimenti  dello  stesso
          tipo che  si  svolgono  presso  diverse  amministrazioni  o
          presso diversi uffici della medesima amministrazione; 
              d) riduzione del numero di procedimenti  amministrativi
          e accorpamento dei procedimenti  che  si  riferiscono  alla
          medesima attivita'; 
              e) semplificazione e accelerazione delle  procedure  di
          spesa   e   contabili,   anche   mediante   l'adozione   di
          disposizioni che prevedano termini  perentori,  prorogabili
          per  una  sola  volta,  per   le   fasi   di   integrazione
          dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i
          provvedimenti si intendono adottati; 
              f) aggiornamento delle procedure,  prevedendo  la  piu'
          estesa   e   ottimale   utilizzazione   delle    tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti
          con i destinatari dell'azione amministrativa; 
              f-bis) generale possibilita' di  utilizzare,  da  parte
          delle amministrazioni e dei soggetti a  queste  equiparati,
          strumenti di diritto privato, salvo  che  nelle  materie  o
          nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non puo'
          essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi; 
              f-ter) conformazione  ai  principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione e adeguatezza,  nella  ripartizione  delle
          attribuzioni  e   competenze   tra   i   diversi   soggetti
          istituzionali,  nella  istituzione  di  sedi   stabili   di
          concertazione e nei rapporti tra i  soggetti  istituzionali
          ed   i   soggetti   interessati,    secondo    i    criteri
          dell'autonomia,   della   leale    collaborazione,    della
          responsabilita' e della tutela dell'affidamento; 
              f-quater) riconduzione delle intese,  degli  accordi  e
          degli atti equiparabili comunque denominati, nonche'  delle
          conferenze di servizi, previste  dalle  normative  vigenti,
          aventi il carattere della  ripetitivita',  ad  uno  o  piu'
          schemi base o modelli di riferimento nei  quali,  ai  sensi
          degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990,
          n. 241, e  successive  modificazioni,  siano  stabilite  le
          responsabilita',  le   modalita'   di   attuazione   e   le
          conseguenze degli eventuali inadempimenti; 
              f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche
          e amministrative pubbliche  da  parte  di  altre  pubbliche
          amministrazioni, sulla base di accordi  conclusi  ai  sensi
          dell'articolo 15 della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e
          successive modificazioni. 
              5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati
          su proposta del Ministro competente,  di  concerto  con  il
          Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per  la
          funzione pubblica, con i  Ministri  interessati  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione
          del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
          del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,   e,
          successivamente, dei pareri delle Commissioni  parlamentari
          competenti che sono  resi  entro  il  termine  di  sessanta
          giorni dal ricevimento della richiesta. 
              6. I regolamenti di cui al comma  2  sono  emanati  con
          decreto   del   Presidente   della    Repubblica,    previa
          deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del
          Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per la
          funzione pubblica, di concerto con il Ministro  competente,
          previa acquisizione del parere della  Conferenza  unificata
          di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
          1997,  n.  281,  quando  siano  coinvolti  interessi  delle
          regioni e delle autonomie locali, del parere del  Consiglio
          di Stato nonche' delle competenti Commissioni parlamentari.
          I pareri della Conferenza  unificata  e  del  Consiglio  di
          Stato sono  resi  entro  novanta  giorni  dalla  richiesta;
          quello   delle   Commissioni    parlamentari    e'    reso,
          successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni  dalla
          richiesta.  Per  la   predisposizione   degli   schemi   di
          regolamento la Presidenza del Consiglio dei  ministri,  ove
          necessario,  promuove,  anche  su  richiesta  del  Ministro
          competente, riunioni tra  le  amministrazioni  interessate.
          Decorsi sessanta giorni  dalla  richiesta  di  parere  alle
          Commissioni  parlamentari,  i  regolamenti  possono  essere
          comunque emanati. 
              7.  I  regolamenti  di  cui  al  comma   2,   ove   non
          diversamente previsto dai decreti legislativi,  entrano  in
          vigore il quindicesimo giorno successivo  alla  data  della
          loro pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale.  Con  effetto
          dalla stessa data sono abrogate le norme, anche  di  legge,
          regolatrici dei procedimenti. 
              8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre
          ai principi di cui  al  comma  4,  ai  seguenti  criteri  e
          principi: 
                a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
          amministrativi  di  funzioni  anche  decisionali,  che  non
          richiedono, in ragione della loro specificita', l'esercizio
          in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
          con conferenze di servizi o con  interventi,  nei  relativi
          procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; 
                b)  individuazione  delle  responsabilita'  e   delle
          procedure di verifica e controllo; 
                c) soppressione dei procedimenti  che  risultino  non
          piu'  rispondenti   alle   finalita'   e   agli   obiettivi
          fondamentali definiti dalla legislazione di settore  o  che
          risultino   in   contrasto   con   i   principi    generali
          dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; 
              d) soppressione dei procedimenti  che  comportino,  per
          l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati dei
          benefici conseguibili,  anche  attraverso  la  sostituzione
          dell'attivita'  amministrativa   diretta   con   forme   di
          autoregolamentazione   da    parte    degli    interessati,
          prevedendone comunque forme di controllo; 
              e)   adeguamento   della   disciplina   sostanziale   e
          procedimentale dell'attivita' e degli  atti  amministrativi
          ai principi della normativa comunitaria, anche  sostituendo
          al regime concessorio quello autorizzatorio; 
              f) soppressione  dei  procedimenti  che  derogano  alla
          normativa procedimentale di carattere generale, qualora non
          sussistano piu' le ragioni che giustifichino  una  difforme
          disciplina settoriale; 
              g) regolazione, ove possibile,  di  tutti  gli  aspetti
          organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 
              8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli  obiettivi
          di semplificazione e di qualita' della regolazione  con  la
          definizione della posizione italiana da sostenere  in  sede
          di Unione  europea  nella  fase  di  predisposizione  della
          normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
          legislativo  30  luglio   1999,   n.   303.   Assicura   la
          partecipazione italiana ai programmi di  semplificazione  e
          di miglioramento della qualita' della regolazione interna e
          a livello europeo. 
              9. I Ministeri sono titolari del potere  di  iniziativa
          della  semplificazione  e  del  riassetto  normativo  nelle
          materie  di  loro  competenza,  fatti  salvi  i  poteri  di
          indirizzo e coordinamento della  Presidenza  del  Consiglio
          dei  ministri,  che  garantisce   anche   l'uniformita'   e
          l'omogeneita'   degli    interventi    di    riassetto    e
          semplificazione. La Presidenza del Consiglio  dei  ministri
          garantisce,  in  caso  di  inerzia  delle   amministrazioni
          competenti,  l'attivazione  di  specifiche  iniziative   di
          semplificazione e di riassetto normativo. 
              10. Gli organi responsabili di direzione politica e  di
          amministrazione  attiva  individuano   forme   stabili   di
          consultazione e di partecipazione delle  organizzazioni  di
          rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di
          rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e
          di semplificazione. 
              11.   I   servizi   di   controllo   interno   compiono
          accertamenti sugli effetti prodotti dalle  norme  contenute
          nei regolamenti di semplificazione e di  accelerazione  dei
          procedimenti    amministrativi    e    possono    formulare
          osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica  delle
          norme   stesse   e   per   il   miglioramento   dell'azione
          amministrativa». 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  che  pone  norme  in  materia  di
          accreditamento e vigilanza del mercato per quanto  riguarda
          la  commercializzazione  dei  prodotti  e  che  abroga   il
          regolamento (CEE) n. 339/93 e' pubblicato nella G.U.U.E. 13
          agosto 2008, n. L 218. 
              - Il testo dell'articolo 16 del decreto legislativo  27
          gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
          relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
          relativa  agli  ascensori),   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 19 febbraio 2010, n. 41, S.O. cosi' recita: 
              «Art.  16.  (Ascensori  e  montacarichi).   -   1.   Le
          disposizioni di attuazione della direttiva 2006/42/CE,  per
          la parte relativa alle modifiche della  direttiva  95/16/CE
          in materia di ascensori, sono adottate con regolamento,  ai
          sensi dell' articolo 17, comma 2,  della  legge  23  agosto
          1988, n. 400, di modifica del decreto del Presidente  della
          Repubblica 30 aprile  1999,  n.  162,  fatto  salvo  quanto
          previsto dall' articolo 13 della legge 4 febbraio 2005,  n.
          11». 
              - Il testo dell'articolo  107  della  legge  23  agosto
          1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O., cosi' recita: 
              «Art.  17.  (Regolamenti).  -  1.   Con   decreto   del
          Presidente  della  Repubblica,  previa  deliberazione   del
          Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio  di
          Stato che deve  pronunziarsi  entro  novanta  giorni  dalla
          richiesta,   possono   essere   emanati   regolamenti   per
          disciplinare: 
              a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti  legislativi,
          nonche' dei regolamenti comunitari; 
              b) l'attuazione e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
              c) le materie in cui manchi la disciplina da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
              d)   l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
              e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
              a) riordino degli uffici di diretta collaborazione  con
          i Ministri ed i Sottosegretari  di  Stato,  stabilendo  che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
              b) individuazione degli uffici di livello  dirigenziale
          generale, centrali e periferici, mediante  diversificazione
          tra  strutture  con  funzioni   finali   e   con   funzioni
          strumentali e loro organizzazione per funzioni  omogenee  e
          secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
          funzionali; 
              c)  previsione  di  strumenti  di  verifica   periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
              d) indicazione e revisione periodica della  consistenza
          delle piante organiche; 
              e) previsione di decreti  ministeriali  di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 5  ottobre
          2010, n. 214 (Regolamento recante modifiche al decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per  la
          parziale attuazione  della  direttiva  2006/42/CE  relativa
          alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa
          agli ascensori) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  15
          dicembre 2010, n. 292. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo degli  articoli  11,  12  e  13  del  citato
          decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999,  n.
          162,  come  modificati  dal  presente  regolamento,   cosi'
          recita: 
              «Art.  11.  (Ambito   di   applicazione).   -   1.   Le
          disposizioni del presente capo si applicano agli  ascensori
          e ai montacarichi, nonche' agli apparecchi di  sollevamento
          rispondenti alla definizione di ascensore la cui  velocita'
          di spostamento non supera 0,15 m/s. 
              2. Le disposizioni di cui  al  presente  capo,  non  si
          applicano agli ascensori, ai montacarichi e agli apparecchi
          di sollevamento rispondenti alla definizione  di  ascensore
          la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s: 
              a) per miniere e per navi; 
              b) aventi corsa inferiore a 2 m; 
              c) azionati a mano; 
              d) che non sono installati stabilmente; 
              e) che sono montacarichi con portata pari o inferiore a
          25 kg». 
              «Art.  12.  (Messa  in  esercizio  degli  ascensori   e
          montacarichi). - 1. La messa in esercizio degli  ascensori,
          montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti  alla
          definizione di ascensore la cui  velocita'  di  spostamento
          non supera 0,15 m/s, e' soggetta a comunicazione, da  parte
          del proprietario o del suo legale rappresentante, al comune
          competente  per  territorio  o  alla   provincia   autonoma
          competente secondo il proprio statuto. 
              2. La comunicazione di cui al comma 1,  da  effettuarsi
          entro  dieci  giorni  dalla  data  della  dichiarazione  di
          conformita' dell'impianto di cui all'articolo 6,  comma  5,
          del presente regolamento ovvero all'articolo  3,  comma  3,
          lettera e), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
          contiene: 
                a)  l'indirizzo  dello  stabile  ove  e'   installato
          l'impianto; 
                b) la velocita', la  portata,  la  corsa,  il  numero
          delle fermate e il tipo di azionamento; 
                c)   il   nominativo    o    la    ragione    sociale
          dell'installatore  dell'ascensore  o  del  fabbricante  del
          montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente
          alla  definizione  di  ascensore  la   cui   velocita'   di
          spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo  3,
          comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 
                d) la copia della dichiarazione di conformita' di cui
          all'articolo 6, comma 5, del  presente  regolamento  ovvero
          all'articolo  3,  comma  3,   lettera   e),   del   decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 17; 
                e) l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi  del
          decreto del Ministro dello sviluppo  economico  22  gennaio
          2008,  n.  37,  cui  il   proprietario   ha   affidato   la
          manutenzione dell'impianto; 
                f)   l'indicazione   del   soggetto   incaricato   di
          effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai  sensi
          dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico. 
              3.   L'ufficio   competente    del    comune    assegna
          all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e
          lo comunica al proprietario o al suo legale  rappresentante
          dandone contestualmente notizia al soggetto competente  per
          l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
              4. Quando si apportano le modifiche costruttive di  cui
          all'articolo 2,  comma  1,  lettera  m),  il  proprietario,
          previo adeguamento dell'impianto, per la parte modificata o
          sostituita nonche' per  le  altre  parti  interessate  alle
          disposizioni   del   presente   regolamento,    invia    la
          comunicazione di cui al comma 1 al  comune  competente  per
          territorio   nonche'    al    soggetto    competente    per
          l'effettuazione delle verifiche periodiche. 
              5. E' fatto divieto di porre o mantenere  in  esercizio
          impianti per i quali non  siano  state  effettuate,  ovvero
          aggiornate   a   seguito   di   eventuali   modifiche,   le
          comunicazioni di cui al presente articolo. 
              6. Ferme restando in capo  agli  organi  competenti  le
          funzioni di controllo ad essi  attribuite  dalla  normativa
          vigente,  e  fatto  salvo   l'eventuale   accertamento   di
          responsabilita'  civile,  nonche'  penale  a   carico   del
          proprietario dell'immobile e/o  dell'installatore  e/o  del
          fabbricante, il comune ordina l'immediata  sospensione  del
          servizio in caso di inosservanza degli obblighi imposti dal
          presente regolamento. 
              7. Gli organi deputati al controllo sono tenuti a  dare
          tempestiva   comunicazione   al   comune   territorialmente
          competente dell'inosservanza  degli  obblighi  imposti  dal
          presente regolamento  rilevata  nell'esercizio  delle  loro
          funzioni». 
              «Art. 13. (Verifiche periodiche). - 1. Il  proprietario
          dello stabile, o il suo legale rappresentante, sono  tenuti
          ad  effettuare  regolari  manutenzioni  dell'impianto   ivi
          installato, nonche'  a  sottoporre  lo  stesso  a  verifica
          periodica ogni due  anni.  Alla  verifica  periodica  degli
          ascensori,  dei  montacarichi   e   degli   apparecchi   di
          sollevamento rispondenti alla definizione di  ascensore  la
          cui  velocita'  di  spostamento   non   supera   0,15   m/s
          provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti,  a  mezzo  di
          tecnici forniti di laurea in ingegneria: 
              a)   l'azienda   sanitaria   locale   competente    per
          territorio,  ovvero,   l'ARPA,   quando   le   disposizioni
          regionali di attuazione della legge 21 gennaio 1994, n. 61,
          attribuiscono ad essa tale competenza; 
              b) la direzione territoriale del lavoro  del  Ministero
          del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  competente   per
          territorio,  per  gli  impianti   installati   presso   gli
          stabilimenti industriali o le aziende agricole; 
              c) la direzione generale del trasporto pubblico  locale
          del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per gli
          ascensori  destinati  ai  servizi  di  pubblico   trasporto
          terrestre, come stabilito all'articolo 1, terzo comma,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,  n.
          753; 
              d) gli organismi di certificazione notificati ai  sensi
          del presente regolamento per le valutazioni di  conformita'
          di cui all'allegato VI o X; 
              e) gli organismi di ispezione "di tipo A"  accreditati,
          per le verifiche periodiche sugli ascensori, ai sensi della
          norma  UNI  CEI  EN  ISO/IEC   17020:2012,   e   successive
          modificazioni, dall'unico organismo nazionale autorizzato a
          svolgere  attivita'  di   accreditamento   ai   sensi   del
          regolamento (CE) n. 765/2008. 
              2. Il soggetto che ha eseguito  la  verifica  periodica
          rilascia al proprietario,  nonche'  alla  ditta  incaricata
          della manutenzione, il verbale relativo e, ove negativo, ne
          comunica l'esito  al  competente  ufficio  comunale  per  i
          provvedimenti di competenza. 
              3. Le operazioni di verifica periodica sono dirette  ad
          accertare se le parti dalle quali dipende la  sicurezza  di
          esercizio dell'impianto sono in condizioni  di  efficienza,
          se i dispositivi di sicurezza funzionano regolarmente e  se
          e'  stato  ottemperato  alle   prescrizioni   eventualmente
          impartite in precedenti verifiche. Il  soggetto  incaricato
          della verifica fa eseguire dal manutentore dell'impianto le
          suddette operazioni. 
              4. Il  proprietario  o  il  suo  legale  rappresentante
          forniscono i mezzi e gli aiuti indispensabili perche' siano
          eseguite le verifiche periodiche dell'impianto. 
              5. Le amministrazioni statali che  hanno  propri  ruoli
          tecnici possono provvedere, per  i  propri  impianti,  alle
          verifiche di cui al  presente  articolo,  direttamente  per
          mezzo degli ingegneri dei rispettivi ruoli. In tal caso  il
          verbale della  verifica,  ove  negativo,  e'  trasmesso  al
          competente ufficio tecnico dell'amministrazione che dispone
          il fermo dell'impianto. 
              6.  Le  spese  per  l'effettuazione   delle   verifiche
          periodiche sono a carico del proprietario dello stabile ove
          e' installato l'impianto». 
              - Per i riferimenti normativi al decreto del Presidente
          della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si veda nelle note
          alle premesse.